Aggirare una norma per limitare il rischio d’impresa non può essere considerata come una ragione extrafiscale valida ad escludere l’abuso del diritto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 11756 del 5 maggio 2025, con cui ha rigettato il motivo di ricorso della società.
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della contribuente, contestando l’indebita deduzione di minusvalenze relative a operazioni finanziarie di vendita e contestuale riacquisto di titoli azionari iscritti nell’attivo circolante. L’ufficio sosteneva che la contestualità delle operazioni di vendita e riacquisto, realizzate con una società appartenente allo stesso gruppo, nello stesso giorno, alla stessa ora e allo stesso prezzo, manifestava un intento elusivo e la finalizzazione dell’operazione alla sola deduzione delle minusvalenze. La Ctr ha correttamente ritenuto che l’operazione fosse finalizzata esclusivamente a eludere il divieto di svalutare i titoli con rilevanza fiscale e anche ad aggirare le indicazioni dell’Isvap, laddove queste dispongono che il risultato della gestione separata interna debba essere determinato sommando esclusivamente i proventi di competenza, gli utili e le perdite realizzati, e quindi non considera rilevanti le plusvalenze o minusvalenze non realizzate.
Bocciata la tesi della società secondo cui l’esigenza di riallineare il risultato della gestione separata a cui erano collegate le prestazioni dei contratti di assicurazione sulla vita al suo risultato effettivo costituisse una valida ragione extrafiscale – che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10-bis dello statuto del contribuente, rilevi al fine di escludere la sussistenza dell’abuso di diritto -, e che la norma sull’abuso del diritto non subordina la rilevanza delle ragioni extrafiscali alla liceità civile o amministrativa delle operazioni. Infatti, una ragione extrafiscale che consista nell’aggirare un’altra norma – nel caso in esame, le indicazioni Isvap per limitare il rischio di impresa – non può essere considerata valida per escludere l’abuso del diritto in materia fiscale. La società doveva farsi carico del rispetto delle regole Isvap e non poteva gravare la gestione separata interna, riducendo il margine assicurativo, in base al principio che si tratti di un onere che fa parte del rischio imprenditoriale.
Inoltre, il principio dell’unicità dell’ordinamento non lascia prevedere che la violazione di una regola possa costituire la giustificazione di un comportamento parimenti vietato.
Sul punto si ricorda Cass. 6741/2025 secondo cui non configura abuso del diritto l’operazione supportata da valide ragioni economiche oltre al mero risparmio fiscale, ovvero un aumento del patrimonio netto e il corrispondente incremento dei finanziamenti bancari.